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Vediamo cosa dice l'Art. 2086 - secondo comma

L’ art. 3 e l’art 375, hanno modificato l’art. 2086 c. c., del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, e hanno introdotto l’obbligo di adeguamento degli assetti organizzativi con il fine di favorire una precoce emersione dei fattori di criticità ed una tempestiva risposta organizzativa. L’obiettivo del Legislatore è stato quello di promuovere interventi di prevenzione, facendo emergere azioni di contrasto già nella fase di incubazione, cioè quando minore è l’erosione del valore aziendale ed il livello di libertà strategica è ancora ampio. L’organizzazione svolge, quindi, una funzione centrale nel regolare i flussi informativi e nel garantire direzionalità all’impresa. Comprendere il funzionamento e le regole comportamentali interne riveste estrema rilevanza per il conseguimento degli obiettivi aziendali, oltre a garantire una più efficace gestione dei potenziali rischi di crisi aziendale. L’introduzione dell’obbligo degli adeguati assetti e quindi la necessità di implementare dei sistemi di controllo, è sempre più finalizzata a consentire una diagnosi precoce della potenziale crisi. Il processo che porta all’allerta, sugli indizi di crisi, vede coinvolti una moltitudine di attori aziendali. Il concetto di rischio è fisiologicamente legato all’attività d’impresa in quanto intimamente connesso alla vocazione ad intraprendere ed a creare, nonché alla aleatorietà degli eventi riferiti al contesto, all’ambiente e al mercato nei quali l’impresa stessa opera.
 

Riprendendo quanto enunciato alla fine dell'analisi degli "Obblighi derivanti dall'art. 3 del D.lgs. 14/2019 " e cioè il concetto di rischio è fisiologicamente legato all’attività d’impresa in quanto intimamente connesso alla vocazione ad intraprendere ed a creare, nonché alla aleatorietà degli eventi riferiti al contesto, all’ambiente e al mercato nei quali l’impresa stessa opera.
 Tale connessione è alla base dell’obbligo aziendale e dell’integrità economico-sociale della Nazione. Più in generale il disposto dall’art. 2086 c.c. obbliga l'impresa ad adottare adeguati assetti organizzativi. 
Dal momento che ogni attività d’impresa comporta la sistematica assunzione di rischi, è indispensabile gestire i potenziali rischi per evitare che, gli stessi, mettano a repentaglio la continuità aziendale. 
L’intenzione del Legislatore è quella di spingere gli amministratori a gestire le aziende in maniera professionale ed adeguata con la finalità di rilevare tempestivamente gli indizi di crisi e preservare, quindi, l’equilibrio economico finanziario delle aziende, impedendo il loro fallimento. 
Ecco che l’art. 2086 2° comma del c.c. e l’art. 3 del D.Lgs. 14/2019 diventano gli emblemi del concetto dell'Early Warning (allerta precoce), attraverso il quale il Legislatore mira ad anticipare l’emersione della crisi perché solo così può essere tutelata la continuità dell'impresa. 
Per attuare questa disposizione è evidente che il solo controllo quantitativo non è più sufficiente. 
Alla partita doppia ed al bilancio sfuggono quelle tematiche qualitative che molto spesso sono alla base delle inefficienze che sfociano nel tempo in crisi aziendali. 
La stessa lettera c) del terzo comma dell’art. 3 del D.lgs. 14/2019 specifica che si deve considerare adeguata quell’azienda che dispone delle informazioni per rispondere alla check list di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.lgs. 14/2019. 
Si tratta della check list che deve seguire l’esperto negoziatore per verificare la presenza di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili in azienda prima di procedere al risanamento. 
Le ben 61 domande della check list sono nella gran parte un’indagine qualitativa che ha lo scopo di verificare la presenza in azienda di un approccio orientato alla programmazione strategica futura. 
Di fatto, quello che gli economisti aziendali chiamano approccio “Forward Looking”, diventa obbligatorio per legge per gli imprenditori, gli amministratori, i commercialisti che gestiscono la contabilità aziendale, i revisori e i sindaci.